STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
(Approvato il 6 novembre 2020)
CAPO I
Art. 1 – COSTITUZIONE – AUTONOMIA
È costituita l’Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere A.N.I.L.S.
Essa è indipendente, non ha fini di lucro e persegue i suoi scopi nella piena e convinta adesione ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Presidente dell’Associazione elegge la sua sede legale presso la Segreteria Amministrativo-Organizzativa Nazionale.
CAPO II
Art. 2 – SCOPI E ATTIVITÀ
I fini dell’Associazione sono:
- diffondere lo studio e la conoscenza delle Lingue moderne in Italia senza preclusioni e nel pieno rispetto del plurilinguismo;
- incrementare e migliorare l’insegnamento delle Lingue moderne, cioè le lingue straniere e l’italiano a stranieri, nelle scuole, nelle università, e in tutte le altre istituzioni formative;
- ricercare e perseguire, anche in collaborazione con le istituzioni statali e locali e con gli Enti Culturali italiani e stranieri, le condizioni ottimali di professionalità dei Docenti di Lingue straniere e di italiano a stranieri per meglio adeguarle alle richieste della scuola e della società;
Art. 3 – AZIONI DELL’ASSOCIAZIONE
Per il conseguimento di tali fini, l’associazione si propone:
- di studiare e proporre i mezzi idonei a perfezionare l’insegnamento delle lingue moderne;
- di promuovere ed appoggiare tutte le iniziative atte a migliorare la preparazione degli insegnanti, dei dottori/andi, e dei laureati sia sul piano culturale sia su quello pedagogico e metodologico, attraverso propri Centri di studio e di ricerca e collaborando con altre Associazioni o Centri di studio ogni volta che se ne presenti l’opportunità;
- di curare ed incrementare gli scambi culturali con l’estero e di favorire il sorgere di Centri internazionali di cultura in città italiane e straniere;
- di istituire e favorire scambi di ospitalità fra docenti italiani e stranieri e di incoraggiare e promuovere l’istituzione di borse di studio per soggiorni all’estero;
CAPO III
Art. 4 – ORGANIZZAZIONE: I SOCI
Possono far parte dell’Associazione:
- gli Insegnanti di Lingue Straniere e di italiano a stranieri in servizio o in pensione;
- i laureati ed i laureandi, i dottori e dottorandi in corsi di laurea che possano portare all’insegnamento linguistico di cui al punto precedente;
- i cultori e gli esperti di lingue straniere;
- i docenti disciplinaristi che sono coinvolti in insegnamento CLIL
- i Dirigenti e gli Ispettori scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.
Per iscriversi o per rinnovare l’adesione occorre versare una quota annuale.
L’importo di tale quota è deliberato dal Consiglio Nazionale che stabilisce anche l’entità della parte spettante alla Segreteria Amministrativo– Organizzativa e di quella che resta alla Sezione.
Le Sezioni in ogni modo hanno facoltà di modificare la quota annuale per motivate esigenze locali o in base alle attività svolte.
L’iscrizione si effettua nella Sezione di residenza o, mancando questa, presso la Segreteria Amministrativo–Organizzativa.
I Soci residenti all’estero sono iscritti in una Sezione Speciale istituita presso la Segreteria Amministrativo-Organizzativa che cura direttamente i rapporti con loro.
Il Segretario amministrativo–organizzativo li rappresenta al Congresso purché regolarmente delegato.
I Soci si distinguono in: ordinari, in formazione e onorari. I soci in formazione, in attesa di maturare la decisione di diventare ordinari, non ricevono la rivista e pagano una quota ridotta. Il titolo di Socio Onorario può essere conferito, su proposta della Sezione di appartenenza e previa approvazione del Consiglio Nazionale, a persone Enti ed Istituzioni scolastiche che abbiano contribuito allo sviluppo dell’Associazione. I soci Onorari non pagano la quota, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.
Art. 5 – DIRITTI E DOVERI
Tutti i Soci hanno il diritto di:
- promuovere e/o partecipare alle attività previste dallo Statuto e organizzate sia a livello locale sia nazionale;
- far parte di Commissioni e gruppi di studio o ricerca costituiti in seno all’Associazione, a livello sia locale sia regionale o nazionale;
- ricevere gratuitamente la Rivista Scuola E Lingue Moderne.
È compito dei Soci:
- osservare le norme statutarie e le deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale;
- far conoscere l’Associazione, i suoi obiettivi e le sue attività ad altri colleghi;
- promuovere lo sviluppo dell’Associazione, sia a livello locale sia nazionale, presentando nuovi Soci e favorendo la costituzione di nuove Sezioni.
Art. 6 – GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
L ‘Associazione è organizzata a livello locale e nazionale. Gli Organi sono:
- La sezione;
- Il consiglio di sezione;
- Il presidente di sezione;
- Il congresso nazionale;
- Il presidente nazionale;
- Il consiglio nazionale;
- Il comitato esecutivo nazionale (CEN);
- La segreteria amministrativo-organizzativa;
- La segreteria didattico-culturale;
- La segreteria per i rapporti con Istituzioni e Associazioni;
- La segreteria per la comunicazione, social media ed eventi web;
- Il collegio dei sindaci;
- Il collegio dei probiviri.
Il Vice-Presidente (o i Vice-Presidenti) è nominato dal Presidente, i delegati sono nominati dal CN su proposta del CEN.
Il Vice-Presidente (o i Vice-Presidenti), i Delegati a singoli tematiche, lingue, livelli scolastici, nonché i Responsabili regionali non sono ‘organi’ istituzionali, ma soci che garantiscono il funzionamento e la progettazione dell’ANILS nel suo complesso.
Art. 7 – LA SEZIONE
La Sezione è costituita dai Soci di un determinato territorio regolarmente iscritti.
Una Sezione può sorgere in qualsiasi località che abbia almeno 5 iscritti con voto deliberativo.
I Soci della Sezione, convocati in apposita Assemblea dal Presidente uscente di norma entro 60 (sessanta) giorni e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla conclusione del Congresso Nazionale, eleggono, a scrutinio segreto, il Presidente della Sezione, il Consiglio della Sezione e, ogni tre anni, i Delegati della Sezione al Congresso Nazionale.
Con la stessa logica illustrata all’art. 6, anche le sezioni possono avere delegati tematici e responsabili per le varie aree territoriali coperte dalla sezione.
Art. 8 – IL CONSIGLIO DI SEZIONE
Il Consiglio di Sezione, eletto con le modalità previste dall’art. 7, si compone di almeno 3 (tre) membri, compreso il Presidente o da un numero dispari di Consiglieri proporzionale a quello dei Soci della Sezione.
Il Consiglio ha il compito di:
- promuovere e realizzare insieme con il Presidente le attività della Sezione;
- osservare le norme dello Statuto e le deliberazioni del Congresso, del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo Nazionale e delle Assemblee dei Soci della Sezione;
- proporre al Consiglio Nazionale l’accettazione dei Soci onorari;
- deliberare, prima istanza, sulle controversie tra i Soci e sui casi disciplinari.
Nel Consiglio di Sezione sono rappresentate tutte le lingue straniere insegnate nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nel territorio.
Nel rispetto del principio del plurilinguismo, cui l’Associazione fermamente si ispira, possono comunque essere costituiti gruppi monolingue all’interno delle Sezioni o nazionali.
Art. 9 – IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Il Presidente della Sezione, eletto con le modalità previste dal precedente Art. 7, rappresenta la Sezione ed ha il compito di:
- organizzare e curare il funzionamento e la gestione della Sezione insieme con il Consiglio e in collaborazione con i Soci;
- promuovere e coordinare le attività previste dallo Statuto, coadiuvato dal Consiglio di Sezione e/o da Commissioni nominate a tale scopo e informarne i Soci;
- presiedere il Consiglio e l’Assemblea dei Soci della Sezione convocati sia di sua iniziativa sia su richiesta di almeno un terzo dei componenti;
- nominare un segretario per la verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni adottate;
- curare personalmente la conservazione del Registro dei verbali, che debbono essere sottoscritti dal Segretario e da lui stesso. Del verbale delle elezioni dei Delegati al Congresso Nazionale invia copia al Segretario Amministrativo – Organizzativo;
- indire almeno un’Assemblea dei Soci all’anno, durante la quale illustra le attività promosse e realizzate nella Sezione e il programma delle iniziative future;
- tenere i contatti con gli altri Organi dell’Associazione e con Enti e Istituzioni esterni per stabilire rapporti di reciproca collaborazione per la realizzazione delle attività programmate.
Art. 10 – IL CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso è l’organo sovrano deliberativo dell’Associazione. Esso è costituito:
- dal Presidente Nazionale;
- dai Consiglieri Nazionali;
- dai tre Sindaci effettivi;
- dai tre Probiviri effettivi;
- dai delegati congressuali eletti direttamente dai Soci delle singole Sezioni.
L’elezione e il funzionamento del Congresso è regolato da apposito regolamento; in particolare,
- il Congresso viene convocato ogni tre anni per il rinnovo delle cariche statutarie. È convocato dal Presidente Nazionale, che lo presiede fino all’elezione del nuovo Presidente;
- il Congresso può essere convocato in presenza o in via telematica su richiesta del Comitato Esecutivo Nazionale, del Consiglio Nazionale o di almeno un terzo degli iscritti all’Associazione;
- i delegati sono portatori di tanti voti quanti sono i Soci con voto deliberativo regolarmente iscritti nelle Sezioni da loro rappresentate; il meccanismo delle deleghe è sancito dal Regolamento.
Compiti del Congresso sono:
- discutere le relazioni del Comitato Esecutivo Nazionale e delle tre Segreterie e darne o no l’approvazione;
- proporre o coordinare le attività dell’Associazione;
- eleggere il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri, con le procedure indicate dal Regolamento;
- deliberare eventuali proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento con l’approvazione di metà più uno degli aventi diritto al voto.
Art. 11 – IL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è l’Organo deliberativo dell’Associazione nel periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro.
Esso viene eletto dal Congresso con le procedure previste dal regolamento e si compone del Presidente Nazionale, che lo presiede, e di 16 Consiglieri
Nella sua prima riunione, il Consiglio Nazionale nomina i Consiglieri Nazionali:
- uno o due Vice-Presidenti, su indicazione del Presidente, dei quali solo uno ha funzione di vicario;
- uno/due Segretari Organizzativo-Amministrativi;
- uno/due Segretari Didattico–Culturali;
- uno/due Segretari per i Rapporti con Istituzioni e Associazioni;
- uno/due Segretari per la comunicazione, social media ed eventi web.
Il Consiglio Nazionale può cooptare ulteriori tre membri scelti tra i soci o tra personalità che possano collaborare al raggiungimento dei fini dell’Associazione.
Il Consiglio nazionale:
- esegue le deliberazioni del Congresso;
- promuove, dirige e coordina l’attività generale dell’Associazione, facendola conoscere sia agli altri Organi dell’Associazione e a tutti i Soci e sia ad Enti ed Istituzioni esterni;
- nomina il responsabile della rivista Scuola e Lingue Moderne;
- approva il Conto Consuntivo e il Bilancio di previsione dell’Associazione presentati dal Segretario Organizzativo-Amministrativo.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti, sia in sedute in presenza sia per via telematica, con le procedure previste dal Regolamento.
Art. 12 – Il COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE (C.E.N.)
È costituito dal Presidente Nazionale, dal Vice – Presidente, dai Segretari Organizzativo-Amministrativi, dai Segretari Didattico-Culturali, dai Segretari per i rapporti con le Istituzioni e Associazioni e dai Segretari per la comunicazione, social media ed eventi web.
Il C.E.N è l’Organo esecutivo dell’Associazione cui spetta l’attuazione delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale.
Il C.E.N. decide, nei casi urgenti, su qualsiasi azione tempestiva che si riveli particolarmente utile e necessaria per gli interessi dell’Associazione; autorizza l’effettuazione o il rimborso di eventuali spese sostenute dai Consiglieri Nazionali.
Salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale vaglia e collaziona le eventuali proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento e le sottopone al Congresso per l’analisi, la discussione e l’eventuale approvazione.
Il C.E.N. risponde della sua attività davanti al Consiglio Nazionale e al Congresso.
Il Comitato delibera a maggioranza dei votanti, sia in sedute in presenza sia per via telematica, con le procedure previste dal Regolamento.
Art. 13 – LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVO-ORGANIZZATIVA
La Segreteria Organizzativo-Amministrativa, nominata dal Consiglio, si compone di uno/due Segretari, che sono anche segretari del C.E.N., e hanno la funzione di Tesoriere, Responsabile della gestione degli indirizzi e responsabile delle strategie di promozione e sviluppo.
Essa ha il compito di:
- coordinare l’attività amministrativa, organizzativa e didattica a livello nazionale;
- tenere l’amministrazione finanziaria, di cui risponde al Consiglio Nazionale;
- produrre tutti gli atti di natura amministrativa e fiscale dell’Associazione, la cui sede fiscale è, per tutti questi adempimenti, presso il Segretario Amministrativo Nazionale;
- presentare al Consiglio Nazionale, all’inizio di ogni anno solare, il Conto Consuntivo dell’anno precedente ed il Bilancio di Previsione di quello successivo, redatti secondo le indicazioni del C.E.N.; al Conto Consuntivo ed al Bilancio di Previsione, sottoscritti dal Segretario stesso e dal Presidente Nazionale, debbono essere allegate le relazioni illustrative del Collegio dei Sindaci, che viene convocato a questo scopo;
- illustrare al Congresso una relazione sull’attività svolta e sulla gestione e sul funzionamento dell’Associazione.
Art. 14 – LA SEGRETERIA DIDATTICO-CULTURALE
La Segreteria Didattico – culturale è composta da uno/due Segretari.
La Segreteria Didattico – culturale formula programmi culturali e di aggiornamento; organizza attività a livello nazionale e collabora con le Sezioni per quelle a livello locale; verifica la validità delle realizzazioni e propone eventuali modifiche.
Essa ha anche il compito di tenere i contatti con le altre Segreterie, con il Comitato di redazione della Rivista e con il responsabile dell’Ufficio stampa.
Anche la Segreteria Didattico- Culturale presenta ed illustra al Congresso una sua relazione sull’attività svolta.
Art. 15 – IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso, di cui è membro di diritto e rappresenta ufficialmente l’Associazione in Italia e all’estero.
Il Presidente Nazionale:
- nomina uno o due Vicepresidenti scegliendoli tra i Consiglieri eletti; solo un vicepresidente ha funzione di vicario (art. 16);
- propone al Consiglio Nazionale i delegati per varie tematiche, lingue, livelli scolastici ed altre tematiche in cui ravvisi l’opportunità di avere delegati; i delegati devono essere confermati dal CEN;
- vigila sull’attività generale dell’Associazione, affinché essa sia conforme al mandato del Congresso e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale
- convoca ogni tre anni il Congresso Nazionale e ne presiede i lavori fino all’elezione del nuovo Presidente;
- indice e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e del C.E.N.;
- esercita un’azione di direzione e di controllo sul Comitato di redazione dell’Organo di stampa dell’Associazione;
- cura e mantiene i rapporti con le autorità politiche, amministrative e culturali;
- predispone ed illustra al Congresso una relazione sull’attività generale dell’Associazione.
Art. 16 – IL VICEPRESIDENTE NAZIONALE
Il Vice Presidente Nazionale con funzione di vicario collabora attivamente con il Presidente Nazionale e lo sostituisce in caso di assenza o di forzato impedimento.
In caso di vacanza permanente del Presidente, il vice Presidente rimane in carica fino al Congresso successivo.
Al Vice Presidente possono essere delegate dal Presidente Nazionale alcune delle funzioni di sua spettanza.
Art. 17 – IL COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dal Congresso.
Il Collegio dei Sindaci controlla la regolarità della gestione amministrativa e contabile dell’Associazione e la relativa documentazione. A questo scopo partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale per l’approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio di Previsione, predisponendo una relazione da allegare ad essi.
Sulla materia devoluta alla sua competenza illustra al Congresso un’apposita relazione.
Art. 18 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso.
Il suo compito consiste nell’esaminare i casi disciplinari e le controversie tra i Soci e di decidere inappellabilmente in merito.
I Sindaci ed i Probiviri non possono ricoprire nell’Associazione nessuna carica direttiva oltre l’ambito sezionale.
CAPO IV
Art. 19 – FINANZIAMENTO
Il finanziamento dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, da entrate straordinarie e dal profitto e dal reddito dei suoi capitali.
Art. 20 – DURATA DELLE CARICHE
Tutte le cariche dell’Associazione, siano esse nazionali o locali, sono a titolo onorifico e gratuito e durano per tre anni, da un Congresso all’altro.
Art. 21 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso solo da un Congresso convocato a questo scopo.
L’eventuale liquidazione sarà curata dal Comitato Esecutivo Nazionale, a meno che il Congresso non decida altrimenti.
Art. 22 – FIRMA SOCIALE
L’Associazione impegnata dalla firma del Presidente Nazionale o, qualora questi fosse impedito, da quella del Vice Presidente Nazionale con funzione di vicario. Può anche delegare un persona alla firma in ambiti specifici, indicati nella delega.
CAPO V
Art. 23 – DISCIPLINA DELL’ASSOCIAZIONE
I Soci che abbiano tenuto una condotta contraria alle norme del presente Statuto o tale da rendere indesiderabile la loro permanenza nell’Associazione, devono essere deferiti al Collegio dei Probiviri e possono essere sottoposti ai seguenti provvedimenti:
- deplorazione;
- espulsione
La deplorazione può essere inflitta dal Consiglio di Sezione e il Socio ha diritto di ricorrere contro tale provvedimento al Collegio dei Probiviri.
L’espulsione può essere decretata solo dal Collegio dei Probiviri con decisione motivata e inappellabile.
CAPO VI
Art. 24 – REGOLAMENTO
Per quanto non indicato dettagliatamente nel presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento che da esso deriva e di cui parte integrante.
Anche il Regolamento e le eventuali proposte di integrazione o di modifica sono deliberate dal Congresso Nazionale come indicato nell’Art. 10 lettera d.