STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ANILS

Art 1 – COSTITUZIONE
È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle leggi vigenti in materia, l’Associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata: “ANILS (Associazione nazionale Insegnanti Lingue Straniere), da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Trieste presso la Segreteria Amministrativo-Organizzativa Nazionale e con durata illimitata.
Dalla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al citato d.lgs. n. 117, la denominazione sociale dell’associazione sarà automaticamente integrata senza necessità di ulteriori variazioni dello statuto sociale – con l’acronimo di APS (Associazione di Promozione Sociale), e pertanto, da tale data la denominazione sociale sarà: “ANILS- Associazione nazionale Insegnanti Lingue Straniere APS”.

Art.2 – SCOPI E ATTIVITÀ
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5 comma 1 lettere da a) a z) del decreto legislativo 117/2/2017:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa;
i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo.
L’associazione ha l’obiettivo di:
● diffondere lo studio e la conoscenza delle Lingue moderne in Italia senza preclusioni e nel pieno rispetto del plurilinguismo;
● incrementare e migliorare l’insegnamento delle Lingue moderne, cioè le lingue straniere e l’italiano a stranieri, nelle scuole, nelle università, e in tutte le altre istituzioni formative;
● ricercare e perseguire, anche in collaborazione con le istituzioni statali e locali e con gli Enti Culturali italiani e stranieri, le condizioni ottimali di professionalità dei Docenti di Lingue straniere e di italiano a stranieri per meglio adeguarle alle richieste della scuola e della società.
Per il conseguimento di tali fini, l’associazione si propone:
● di studiare e proporre i mezzi idonei a perfezionare l’insegnamento delle lingue moderne;
● di promuovere ed appoggiare tutte le iniziative atte a migliorare la preparazione degli insegnanti, dei dottori/andi, e dei laureati sia sul piano culturale sia su quello pedagogico e metodologico, attraverso propri Centri di studio e di ricerca e collaborando con altre Associazioni o Centri di studio ogni volta che se ne presenti l’opportunità;
● di curare ed incrementare gli scambi culturali con l’estero e di favorire il sorgere di Centri internazionali di cultura in città italiane e straniere;
● di istituire e favorire scambi di ospitalità fra docenti italiani e stranieri e di incoraggiare e promuovere l’istituzione di borse di studio per soggiorni all’estero.
L’associazione può esercitare, a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 117/ 2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondari e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all’organo di amministrazione/consiglio direttiva in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Art.3 – I SOCI
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche, gli enti del terzo settore o no profit che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso il numero degli enti del terzo settore o no profit non potrà essere mai superiore al 50% delle APS associate.
L’adesione all’associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.
Per iscriversi o per rinnovare l’adesione occorre versare una quota annuale.
L’importo di tale quota è deliberato dal Consiglio Nazionale che stabilisce anche l’entità della parte spettante alla Segreteria Amministrativo–Organizzativa e di quella che resta per la Sezione.
Le Sezioni in ogni modo hanno facoltà di modificare la quota annuale per motivate esigenze locali o in base alle attività svolte.
L’iscrizione si effettua nella Sezione di residenza o, mancando questa, presso la Segreteria Amministrativo–Organizzativa.
I Soci residenti all’estero, se non organizzati in sezioni, sono iscritti in una Sezione Speciale istituita presso la Segreteria Amministrativo-Organizzativa che cura direttamente i rapporti con loro.
L’ammissione di un nuovo socio avviene, a fronte di domanda da parte dell’interessato al Consiglio Nazionale che ne dà delega alla segreteria amministrativa organizzativa. Vale il silenzio assenso. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato entro cinque giorni dall’organo competente e deve essere motivata. Il socio che viene rifiutato può fare appello al Consiglio Nazionale.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura In relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.


Art.4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno il diritto di:
● eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi (purché la data di iscrizione preceda di almeno 25 giorni il giorno dell’elezione)
● essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
● promuovere e/o partecipare alle attività previste dallo Statuto e organizzate sia a livello locale sia nazionale;
● far parte di Commissioni e gruppi di studio o ricerca costituiti in seno all’Associazione, a livello sia locale sia regionale o nazionale;
● intervenire alle Assemblee dei Soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
● esaminare i libri sociali dell’Associazione.
E’ compito dei soci:
1. osservare le norme statutarie e le deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale;
2. promuovere lo sviluppo dell’Associazione, sia a livello locale sia nazionale, presentando nuovi Soci e favorendo la costituzione di nuove Sezioni.
I Soci che abbiano tenuto una condotta contraria alle norme del presente Statuto o tale da rendere indesiderabile la loro permanenza nell’Associazione, devono essere deferiti al Collegio dei Probiviri e possono essere sottoposti ai seguenti provvedimenti:
1. deplorazione;
2. espulsione.
La deplorazione può essere inflitta dal Consiglio di Sezione e il Socio ha diritto di ricorrere contro tale provvedimento al Collegio dei Probiviri.
L’espulsione può essere decretata solo dal Collegio dei Probiviri con decisione motivata e inappellabile.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117.
La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.


Art. 5 – ORGANI
● Presidente nazionale
● Congresso nazionale
● Consiglio nazionale
● Comitato esecutivo nazionale CEN
● Collegio dei probiviri
● Presidente di sezione
● Consiglio di sezione
Le riunioni degli Organismi possono essere svolte anche in videoconferenza, purché siano fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:
a. rendere noti ai partecipanti i diversi punti all’ordine del giorno della riunione, ponendo a disposizione la relativa documentazione;
b. permettere al presidente dell’organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
c. permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione;
d. informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza.

Art. 6 – IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso, di cui è membro di diritto e rappresenta ufficialmente l’Associazione in Italia e all’estero.
Il Presidente Nazionale:

1. nomina uno o due Vicepresidenti scegliendoli tra i Consiglieri eletti; solo un vicepresidente ha funzione di vicario;
2. propone al Consiglio Nazionale i referenti per varie tematiche, lingue, livelli scolastici ed altre tematiche in cui ravvisi l’opportunità di avere referenti; tali referenti devono essere confermati dal CEN
3. vigila sull’attività generale dell’Associazione, affinché essa sia conforme al mandato del Congresso e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale
4. convoca ogni tre anni il Congresso Nazionale e ne presiede i lavori fino all’elezione del nuovo Presidente;
5. indice e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e del C.E.N.;
6. esercita un’azione di direzione e di controllo sul Comitato di redazione dell’Organo di stampa dell’Associazione;
7. cura e mantiene i rapporti con le autorità politiche, amministrative e culturali;
8. predispone ed illustra al Congresso una relazione sull’attività generale dell’Associazione.


Art. 7 – IL VICEPRESIDENTE NAZIONALE
Il Vice Presidente Nazionale con funzione di vicario collabora attivamente con il Presidente Nazionale e lo sostituisce in caso di assenza o di forzato impedimento.
In caso di vacanza permanente del Presidente, il vice Presidente rimane in carica fino al Congresso successivo.
Al Vice Presidente possono essere delegate dal Presidente Nazionale alcune delle funzioni di sua spettanza


Art. 8 – IL CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso è l’organo sovrano deliberativo dell’Associazione. Esso è costituito:
1. dal Presidente Nazionale;
2. dai Consiglieri Nazionali;
3. dal collegio dei Probiviri
4. dai delegati congressuali eletti nelle Sezioni.
L’elezione e il funzionamento del Congresso è regolato da apposito regolamento;
Compiti del Congresso sono:
a. eleggere il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale e il Collegio dei Probiviri,
b. deliberare eventuali proposte di modifica dello Statuto con l’approvazione di metà più uno degli aventi diritto al voto.


Art. 9 – IL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è l’Organo deliberativo dell’Associazione
Esso viene eletto dal Congresso con le procedure previste dal regolamento e si compone del Presidente Nazionale, che lo presiede, e di 16 Consiglieri
Nella sua prima riunione, il Consiglio Nazionale assegna le deleghe ai Consiglieri Nazionali:
1. uno o due Vice-Presidenti, su indicazione del Presidente, dei quali solo uno ha funzione di vicario;
2. uno/due Segretari Organizzativo-Amministrativi;
3. uno/due Segretari Didattico–Culturali;
4. uno/due Segretari per i Rapporti con Istituzioni e Associazioni;
5. uno/due Segretari per la comunicazione, social media ed eventi web.
Il Consiglio Nazionale può invitare qualora lo ritenga necessario per il raggiungimento dei fini dell’associazione altri soci o personalità che possano collaborare senza diritto di voto.
Il consiglio nazionale ha le seguenti competenze inderogabili:
a. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
b. delibera l’eventuale esclusione degli associati;
c. approva il bilancio di esercizio;
d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e. approva le eventuali modifiche del regolamento;
f. delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
h. promuove, dirige e coordina l’attività generale dell’Associazione, facendola conoscere sia agli altri Organi dell’Associazione e a tutti i Soci e sia ad Enti ed Istituzioni esterni;
i. nomina il responsabile della rivista Scuola e Lingue Moderne;
Il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 deleghe.

Art. 10 – Il COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE (C.E.N.)
È costituito dal Presidente Nazionale, dal Vice – Presidente, dai Segretari Organizzativo-Amministrativi, dai Segretari
Didattico-Culturali, dai Segretari per i rapporti con le Istituzioni e Associazioni e dai Segretari per la comunicazione, social media ed eventi web.
Il C.E.N è l’Organo esecutivo dell’Associazione cui spetta l’attuazione delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale.
1. eseguire le deliberazioni del Congresso;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dal Congresso;
3. predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
4. predisporre tutti gli elementi utili al Consiglio nazionale per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
5. deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
6. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
7. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
8. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Il C.E.N. risponde della sua attività davanti al Consiglio Nazionale e al Congresso.
Il Comitato delibera a maggioranza dei votanti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza


Art. 11 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso.
Il suo compito consiste nell’esaminare i casi disciplinari e le controversie tra i Soci e di decidere inappellabilmente in merito.
I Probiviri non possono ricoprire nell’Associazione nessuna carica direttiva oltre l’ambito sezionale.


Art. 12 – LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVO-ORGANIZZATIVA
La Segreteria Organizzativo-Amministrativa, nominata dal Consiglio, si compone di uno/due Segretari.
Essa ha il compito di:
1. coordinare l’attività amministrativa, organizzativa e didattica a livello nazionale;
2. gestire l’amministrazione finanziaria, di cui risponde al Consiglio Nazionale;
3. produrre tutti gli atti di natura amministrativa e fiscale dell’Associazione, la cui sede fiscale è, per tutti questi adempimenti, presso il Segretario Amministrativo Nazionale;
4. presentare al Consiglio Nazionale, entro quattro mesi dall’inizio di ogni anno solare, il rendiconto economico dell’anno precedente ed il Bilancio di Previsione di quello successivo, redatti secondo le norme previste.
Illustra al Congresso una relazione sull’attività svolta e sulla gestione e sul funzionamento dell’Associazione


Art. 13 – LA SEGRETERIA DIDATTICO-CULTURALE
La Segreteria Didattico – culturale è composta da uno/due Segretari.
Essa ha il compito di:
1. formulare programmi culturali e di aggiornamento;
2. organizzare attività formative a livello nazionale e collabora con le Sezioni per quelle a livello locale;
3. organizzare almeno un Convegno Nazionale all’anno;
4. guidare e supportare reti e sezioni nell’organizzazione di attività formative, in presenza e a distanza;
5. raccogliere e approvare i piani organizzativi e finanziari (in stretta collaborazione con la Segreteria amministrativo-organizzativa) delle proposte formative di reti e sezioni;
6. stabilire procedure e tempi per la realizzazione di attività formative locali e nazionali;
7. verificrea la validità delle attività formative proposte e suggerisce eventuali modifiche;
8. tenere i contatti con le altre Segreterie, con il Comitato di redazione della Rivista e con il responsabile dell’Ufficio stampa.
Anche la Segreteria Didattico- Culturale presenta ed illustra al Congresso una sua relazione sull’attività svolta.


Art. 14 – LA SEGRETERIA PER I RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI
La Segreteria per i rapporti con Istituzioni ed Associazioni è composta da uno/due Segretari.
Essa ha il compito di:
1. sviluppare, gestire e coordinare le relazioni con Partner, Istituzioni e Associazioni in Italia e all’estero;
2. svolgere e promuovere attività legate alle relazioni istituzionali per favorire, in stretta collaborazione con la Presidenza, la promozione dell’immagine dell’Associazione verso l’esterno;
3. organizzare eventi e iniziative in collaborazione con Partner, Istituzioni e Associazioni in Italia e all’estero, in collaborazione con la Segreteria didattica.
Anche la Segreteria per i rapporti con Istituzioni ed Associazioni presenta ed illustra al Congresso una sua relazione sull’attività svolta.


Art. 15 – LA SEGRETERIA PER LA COMUNICAZIONE, SOCIAL MEDIA, EVENTI WEB

La Segreteria per la comunicazione, social media, eventi web è composta da uno/due Segretari.
Essa ha il compito di:
1. predisporre un programma di comunicazione e pianifica le strategie e gli strumenti riferiti alla comunicazione istituzionale, alla comunicazione interna e alle relazioni con i soci e il pubblico e ne coordina le attività;
2. sviluppare, gestire e coordinare i rapporti con i media;
3. redigere i comunicati stampa, schede informative ed inviti, insieme ad ogni altra comunicazione destinata ai media;
4. curare la rassegna stampa e monitora le news;
5. gestire dal punto di vista tecnico e organizzativo eventi, incontri, seminari (in stretta collaborazione con la Segreteria didattica);
6. gestire i contenuti dei portali internet e intranet, dei social network e della produzione editoriale dell’Associazione;
7. gestire il budget destinato alle attività di comunicazione (in stretta collaborazione con la Segreteria
amministrativo-organizzativa).
Anche la Segreteria per la comunicazione, social media, eventi web presenta ed illustra al Congresso una sua relazione sull’attività svolta.


Art. 16 – LA SEZIONE
La Sezione è costituita dai Soci di un determinato territorio regolarmente iscritti.
Una Sezione può sorgere in qualsiasi località che abbia almeno 5 iscritti. Per le modalità di costituzione e di gestione delle sezioni si rinvia al regolamento.
I Soci della Sezione, convocati in apposita Assemblea dal Presidente uscente di norma entro 60 (sessanta) giorni e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla conclusione del Congresso Nazionale, eleggono, a scrutinio segreto, il Presidente della Sezione, il Consiglio della Sezione e, ogni tre anni, i Delegati della Sezione al Congresso Nazionale.
Con la stessa logica illustrata all’art. 7, anche le sezioni possono avere delegati tematici e responsabili per le varie aree territoriali coperte dalla sezione.


Art. 17 – IL CONSIGLIO DI SEZIONE
Il Consiglio di Sezione, eletto con le modalità previste dal regolamento, si compone di almeno 3 (tre) membri, compreso il Presidente e comunque da un numero dispari di Consiglieri.
Il Consiglio ha il compito di:
1. promuovere e realizzare le attività della Sezione;
2. osservare le norme dello Statuto e le deliberazioni del Congresso, del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo Nazionale e delle Assemblee dei Soci della Sezione;
3. proporre al Consiglio Nazionale l’accettazione dei membri onorari;
4. deliberare, in prima istanza, sulle controversie tra i Soci e sui casi disciplinari.
Nel Consiglio di Sezione sono rappresentate tutte le lingue straniere insegnate nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nel territorio.
Nel rispetto del principio del plurilinguismo, cui l’Associazione fermamente si ispira, possono comunque essere costituiti gruppi monolingue all’interno delle Sezioni o nazionali.


Art. 18 – IL PRESIDENTE DI SEZIONE
Il Presidente della Sezione, eletto con le modalità previste dal regolamento, rappresenta la Sezione ed ha il compito di:
1. organizzare e curare il funzionamento e la gestione della Sezione insieme con il Consiglio e in collaborazione con i Soci;
2. presiedere il Consiglio e l’Assemblea dei Soci della Sezione convocati sia di sua iniziativa sia su richiesta di almeno un terzo dei componenti;
3. nominare un segretario per la verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni adottate;
4. indire almeno un’Assemblea dei Soci all’anno, durante la quale illustra le attività promosse e realizzate nella Sezione e il programma delle iniziative future;
5. tenere i contatti con gli altri Organi dell’Associazione e con Enti e Istituzioni esterni per stabilire rapporti di reciproca collaborazione per la realizzazione delle attività programmate.


Art. 19 – L’ORGANO DI CONTROLLO
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina dell’Organo di Controllo.


Art. 20 – IL REVISORE LEGALE DEI CONTI
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.


Art. 21 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


Art. 22 – RISORSE ECONOMICHE
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:
● quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio NAZIONALE ;
● eredità, donazioni e legati;
● contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
● contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
● entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
● proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
● erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
● entrate da raccolte pubbliche di fondi in genere, di cui all’art. 7, d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
● entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, vendita di eventuali pubblicazioni curate dall’Associazione stessa;
● altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale, e pertanto, sia le entrate da svolgimento di attività di interesse generale, sia da attività diverse di cui al citato d.lgs. n. 117/2017
● Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale e le attività diverse ai sensi del precedente art. 21.


Art. 23 – LIBRI SOCIALI
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
● libro degli associati, tenuto a cura del cen;
● registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
● libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio nazionale;
● libro delle adunanze e delle deliberazioni del CEN, tenuto a cura dello stesso organo;
● il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
● il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l’obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.


Art. 24 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.


Art. 25 – REGOLAMENTO
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento che da esso deriva e di cui parte integrante.
Il Regolamento è deliberato dal Consiglio Nazionale come indicato nell’Art. 9 lettera e.


Art. 26 – RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle normative vigenti in materia.

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